Rinegoziazione Mutuo INPDAP
È possibile rinegoziare il mutuo erogato dall'INPS ai dipendenti e pensionati pubblici e statali ex INPDAP?
È possibile rinegoziare il mutuo erogato dall'INPS ai dipendenti e pensionati pubblici e statali ex INPDAP?
Quando si parla di rinegoziazione del mutuo ci si riferisce alla possibilità da parte del mutuante (cioè la persona che ha ottenuto il mutuo) di ricontrattare alcune condizioni contrattuali con il mutuante (cioè la banca o l'ente che ha erogato il finanziamento).
Nel caso specifico dei mutui ex INPDAP, il mutante è il dipendente o pensionato pubblico o statale iscritto alla gestione ex INPDAP che ha ottenuto il mutuo, mentre il mutuatario che ha erogato il finanziamento è l'INPS.
Va precisato che è possibile ricontrattare solamente alcune condizioni del mutuo, e cioè il tasso di interesse, la durata, lo spread (cioè la maggiorazione applicata al tasso Euribor in caso di mutuo a tasso variabile) e l'importo della rata, mentre non è possibile rinegoziare la somma ottenuta.
Rinegoziando, il beneficiario potrà quindi accedere a condizioni più favorevoli senza dover cambiare mutuo o banca erogante.
Visto che la rinegoziazione va effettuata con la banca o l'ente erogante, si possono cambiare solo alcune condizioni, mantenendo invariato il valore del capitale residuo da rimborsare.
Altro fattore importante, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008, è che il debitore ha la possibilità di rinegoziare le condizioni senza dover pagare oneri o commissioni.
Il nuovo regolamento dei mutui ipotecari edilizi riservati agli iscritti alla Gestione ex INPDAP dell'INPS (in vigore dal 1 gennaio 2024), all'articolo 21 stabilisce le condizioni della rinegoziazione.
Per quanto riguarda la rinegoziazione del tasso di interesse (verdi articolo 7 comma 4 del Regolamento) l'iscritto ha la possibilità di passare dal tasso fisso al tasso variabile o viceversa solamente una volta per tutta la durata del contratto di mutuo. E per richiedere il cambio di tasso di interesse devono essere passati almeno due anni dall'inizio del contratto. Le rate saranno poi sempre costanti e trimestrali, ricalcolate in funzione del tasso di interesse, del capitale residuo e della durata.
È consentito inoltre, sempre per una volta, e a patto che il mutuatario non sia moroso (cioè non sia in ritardo con i pagamenti delle rate), rinegoziarre la riduzione del tasso di interesse inzialmente pattuito, e la riduzione o il prolungamento della durata del contratto (sempre entro i termini previsit dal Regolamento). La rinegoziazione di un mutuo a tasso fisso deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data di scadenza della successiva rata trimestrale.
Eventuali altre rinegoziazioni sono concesse solamente al verificarsi una delle seguenti condizioni:
Per poter rinegoziare, bisogna fare espressamente domanda all'ente. La richiesta va presentata per via telematica al direttore della sede INPS di riferimento per la zona in cui è ubicato l'immobile oggetto del mutuo.
Una volta ricevuta la domanda, il direttore ha a disposizione 30 giorni di tempo dalla data di presentazione della domanda, per decidere se accoglierla o rigettarla.
Nel caso in cui la domanda venga accettata, questa conterrà le modalità della negoziazione e la data di decorrenza.
In caso di domanda respinta, invece, il mutuatario ha la possibilità di fare ricorso al direttore regionale entro 15 giorni dal ricevimento del rifiuto. Questi dovrà poi pronunciarsi entro 5 giorni dal ricevimento dl ricorso, comunicandone poi l'esito al direttore della sede.
La domanda può essere presentata in questi periodi:
dal 10 gennaio al 28 febbraio, con accettazione entro il 31 marzo;
dal 1 aprile al 31 maggio, con accettazione entro il 30 giugno;
dal 10 luglio al 31 agosto, con accettazione entro il 30 settembre;
dal 1 ottobre al 30 novembre, con accettazione entro il 31 dicembre.
Determinazione INPS n. 11 del 29 gennaio 2020 ha introdotto alcune novità in merito alla rinegoziazione del mutuo ipotecario INPS ex INPDAP, in vigore dal 1 febbraio 2020.
La rinegoziazione si applica a tutti i contratti di mutuo o surroga con ammortamento semestrale o trimestrale in regola con i pagamenti, che al momento della presentazione della domanda di rinegoziazione hanno applicato un tasso di interesse diverso da quello approvato con la Determinazione n. 12 del 29 gennaio 2020 (vedi i nuovi tassi di interesse fissi in vigore dal 1/2/2020), cioè ai mutui ed alle surroghe che:
a) non hanno mai rinegoziato ai sensi della Determinazione Presidenziale n. 89/2017;
b) hanno rinegoziato con la predetta Determinazione;
c) hanno rinegoziato entro il 31/12/2019 in base all’art. 20, comma 5, del vigente Regolamento non modificato;
d) sono stati erogati in vigenza del Regolamento dei MIE approvato con Determinazione Presidenziale n. 101/2018.
La rinegoziazione in questione è confermata anche per quei mutui, non morosi, che beneficiano della cosiddetta clausola "porta d'albergo".
Altra novità è che non è più previsto il ricorso al notaio. L'atto di rinegoziazione viene ora predisposto dagli operatori del Credito della sede / Polo regionale credito competente, firmato dal Direttore della sede di riferimento di quest’ultima, e infine sottoscritto dal mutuatario presso la Sede Inps che ha predisposto l'atto di rinegoziazione o presso la Sede indicata dalla sede che ha predisposto l'atto in questione.
Disclaimer: mutuo-inpdap.com non è in alcun modo collegato a INPDAP o INPS, ma è un sito informativo dedicato ai mutui per dipendenti e pensionati pubblici ex INPDAP.