Sospensione Rata Mutuo INPDAP
È possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo INPS ex INPDAP? Per quanto tempo? In quali casi? Facciamo chiarezza.
È possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo INPS ex INPDAP? Per quanto tempo? In quali casi? Facciamo chiarezza.
Il nuovo regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione ex INPDAP dell'INPS, in vigore dal 1 gennaio 2024, prevede la possibilità per l'iscritto di sospendere l'ammortamento del mutuo, cioè il pagamento delle rate, in determinati casi.
L'articolo 20 del Regolamento ("Sospensione dell'ammortamento") prevede che il mutuatario (cioè il dipendente o pensionato pubblico o statale che ha ottenuto il mutuo dall'INPS) possa richiedere l'interruzione del rimborso del debito fino a un massimo di due rate in caso di
rate trimestrali e di sei rate in caso di rate mensili, e solo al verificarsi di determinate casistiche.
Viene inoltre fatta differenza tra il mutuatario moroso e il mutuatario non moroso.
Il mutuatario non moroso (cioè che ha sempre pagato puntualmente le rate) o i suoi familiari succeduti nella titolarità del mutuo (nel caso di morte del mutuatario) possono richiedere la sospensione dell'ammortamento per un massimo di due rate nei seguenti casi:
I mutuatari che si trovano in situazione di "morosità incolpevole segnalate dagli interessati per il tramite della Direzione provinciale competente" possono fare richiesta di sospensione delle rate e questa richiesta verrà analizzata da un'apposita Commissione.
Il comma 4 dell'articolo 20 del Regolamento specifica infatti che in questo caso la richiesta di sospensione va rivolta, tramite il Direttore della sede INPS territorialmente competente, alla commissione costituita presso la Direzione centrale. Questa commissione è composta da un dirigente della predetta Direzione, da un dirigente medico legale e da un legale dell'Istituto.
La Commissione valutatrice ha individuato alcune condizioni al verificarsi delle quali solitamente i mutuatari morosi possono fare domanda di sospensione dell'ammortamento:
Va precisato che, come stabilito dall'articolo 23 comma 3 del Regolamento, il mancato pagamento di sette rate di ammortamento mensili, anche non consecutive, nonché degli interessi di mora maturati e/o delle eventuali spese richieste dall'Istituto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non versata, comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile del contratto di mutuo e l'attivazione delle procedure atte a consentire il recupero coattivo del credito.
Per questo motivo la richiesta di sospendere l'ammortamento da parte dei mutuatari morosi devono essere presentata alla Direzione provinciale competente (che poi le inoltrerà alla Commissione) entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo non versata. È molto importante stare attenti a questa scadenza, perché come descritto sopra, decorso il termine scatta la risoluzione del contrato di mutuo.
Il secondo comma dell'art.20 precisa che nel caso in cui venga concessa la sospensione dell'ammortamento del mutuo ex INPDAP, vengono applicati sul periodo di interruzione (cioè dalla data di decorrenza della sospensione fino al momento del versamento della rata o delle rate sospese) interessi semplici pari al tasso di interesse del mutuo maggiorato di un punto (a patto che questo non superi i limiti dei tassi di usura).
Quindi sospendendo una o due rate, bisognerà poi pagare una quota di interessi maggiore.
L'iscritto alla gestione ex INPDAP dell'INPS che ha usufruito della sospensione del mutuo, potrà scegliere la data di pagamento della rata sospesa o delle rate sospese a patto che questa sia entro la data di scadenza del piano di ammortamento. Prima del pagamento dovrà rivolgersi alla sede territoriale INPS competente per farsi effettuare il conteggio esatto dell'importo da versare all'ente.
Il mutuatario non moroso deve fare richiesta al Direttore della sede INPS territorialmente competente che, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari, ha tempo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per accogliere o rifiutare la richiesta. In caso di accoglimento della richiesta, fornisce la data di decorrenza della sospensione dell'ammortamento. In caso di rifiuto della richiesta, invece, il mutuatario può fare ricorso alla Direzione Regionale entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento. In questo caso il direttore regionale deve fornire una risposta entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso.
Il mutuatario incolpevolmente moroso deve invece presentare la domanda a un'apposita Commissione, per il tramite del Direttore della sede INPS territorialmente competente. Questa commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda inoltrata dal direttore della sede territoriale.
Disclaimer: mutuo-inpdap.com non è in alcun modo collegato a INPDAP o INPS, ma è un sito informativo dedicato ai mutui per dipendenti e pensionati pubblici ex INPDAP.